COMUNE
DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA
DI ORISTANO
Oggetto:
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE
ATTE A PREVENIRE INCENDI.
Il
Sindaco
Viste
le Prescrizioni Regionali antincendio 2008 di cui alla delibera della
Giunta Regionale n. 26/13 del 6/5/2008;
Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353 – Legge quadro in
materia di incendi boschivi;
Visto il D.M. 20 dicembre 2001, linee guida per il
Coordinamento della Protezione Civile;
Ravvisata la necessità di adottare apposito provvedimento,
limitatamente al territorio di Aidomaggiore, al fine di garantire la
pulizia delle aree limitrofe alle strade pubbliche ed alle recinzioni,
comunque costituite, mediante l’estirpazione del fieno, rovi,
sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti
infiammabili, entro il 15
giugno 2008, ai sensi dell’art.12 delle predette prescrizioni
del Piano Regionale;
Dato atto che all'interno e
nelle immediate vicinanze dell'abitato di Aidomaggiore insistono
parecchie aree private, non coltivate che possono creare seri pericoli, sia
per il divampare di eventuali
incendi, che per il proliferare di insetti che potrebbero arrecare
gravi disagi di carattere igienico-sanitario alla collettività;
Ritenuto
opportuno ed inderogabile provvedere in merito, al fine di contrastare
azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di
incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di
cui alle lettere c) e d) dell’art. 3, comma 3 della predetta legge
353/2000
Visto l'art. 32 dello Statuto Comunale;
Visto l'art. 7, del D.Lgs. 30.4.1992, n° 285;
Visto l’art. 54,
D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
ORDINA
1-
Entro
il 15 giugno 2008
i proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque
categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi,
sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti
infiammabili, nonché quelli vetrosi, l’area limitrofa a strade
pubbliche, per una fascia di
almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali. Tale
fascia di protezione deve essere realizzata anche in prossimità delle
recinzioni comunque costituite.
2-
Tutti
i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono tenuti altresì a
creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1°,
intorno ai fabbricati rurali ed ai chiusi destinati a ricevere
bestiame, di larghezza non
inferiore a 5 metri.
3-
I
proprietari e conduttori di colture cerealicole sono tenuti a
realizzare una fascia arata di almeno
3 metri di larghezza perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari
accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità
4-
I
proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di
colture erbacee annuali, contigui con le aree boscate definite
dall’art. 5 delle predette prescrizioni regionali antincendio,
devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia
arata di almeno 3 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco
5-
I
proprietari e/o gli affittuari di terreni ubicati nelle aree urbane
periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine e
con le modalità di cui al comma1°, delle fasce protettive prove di
qualsiasi materiale infiammabile aventi larghezza non
inferiore a 5 metri.
6-
I
depositi di carburante, legname, sughero, foraggio o di altro
materiale infiammabile o combustibile, posti al di fuori dei centri
abitati, devono rispondere alle norme ed ai criteri cautelativi di
sicurezza vigenti e devono essere muniti delle autorizzazioni previste
dalla normativa vigente.
7-
I
proprietari di cui al comma precedente entro il primo giugno, hanno
l’obbligo di realizzare, introno ai suddetti depositi, idonee fasce
di isolamento, larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale
infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al
doppio dell’altezza della catasta del materiale stoccato.
8-
Nel
periodo compreso tra il primo di
Giugno ed il quindici di Ottobre, vige lo “stato di elevato rischio
di incendio boschivo” e pertanto in tutto il territorio di
Aidomaggiore, è
assolutamente vietato:
·
accendere
fuochi, anche per abbruciamento di stoppie e dei residui di
lavorazione delle utilizzazioni boschive,
·
far
brillare mine o usare esplosivi;
·
smaltire
braci;
·
gettare
dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o
sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di
brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
·
fermare
gli automezzi dotati di marmitta catalitica in contatto con sterpi,
materiale vegetale seccaginoso o comunque con materiale soggetto ad
infiammarsi per le alte temperature;
·
all’interno
di aree boscate, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare
metalli, usare motori, attrezzature, fornelli, forni
e inceneritori che producano faville o braci;
·
compiere
ogni altra operazione che possa creare,
comunque, pericolo immediato di incendio.
9-
Salvo
che il fatto costituisca reato, le violazioni alla presente ordinanza
saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 25
a 500 euro.
10-
Per
tutto quanto non specificato nella presente ordinanza, e per le
modalità di richiesta di eventuali autorizzazioni al C.F.V.A. si
rimanda alle Prescrizioni Regionali antincendio 2008, disponibili
presso l’Ufficio di Polizia Municipale del Comune.
11-
Copia
della presente ordinanza viene trasmessa agli uffici sottoelencati:
1.
Comando VV.UU.
- Aidomaggiore
2.
Responsabile Ufficio Tecnico -
Aidomaggiore
3.
Comando CC. Stazione
- Aidomaggiore
4.
Prefettura
- Oristano
5.
Comando Stazione Forestale -
Ghilarza
Dalla
residenza municipale 17 Maggio 2008
Il
Sindaco
(Dr.
Ing. Mariano Salaris)
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