INDICE SITO

COMUNE DI AIDOMAGGIORE

PROVINCIA DI ORISTANO

 

Ordinanza n° 1\2008

Oggetto: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE ATTE A PREVENIRE INCENDI.

Il Sindaco

 

Viste le Prescrizioni Regionali antincendio 2008 di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 26/13 del 6/5/2008; 

         Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353 – Legge quadro in materia di incendi boschivi;

         Visto il D.M. 20 dicembre 2001, linee guida per il Coordinamento della Protezione Civile;

         Ravvisata la necessità di adottare apposito provvedimento, limitatamente al territorio di Aidomaggiore, al fine di garantire la pulizia delle aree limitrofe alle strade pubbliche ed alle recinzioni, comunque costituite, mediante l’estirpazione del fieno, rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, entro il 15 giugno 2008, ai sensi dell’art.12 delle predette prescrizioni del Piano Regionale;

Dato atto che all'interno e nelle immediate vicinanze dell'abitato di Aidomaggiore insistono  parecchie aree  private, non coltivate che possono creare seri pericoli, sia per il divampare di  eventuali incendi, che per il proliferare di insetti che potrebbero arrecare gravi disagi di carattere igienico-sanitario alla collettività;

Ritenuto opportuno ed inderogabile provvedere in merito, al fine di contrastare azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3, comma 3 della predetta legge 353/2000

         Visto l'art. 32 dello Statuto Comunale;

         Visto l'art. 7, del D.Lgs. 30.4.1992, n° 285;

         Visto l’art.  54, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

ORDINA

1-    Entro il 15 giugno 2008 i proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali. Tale fascia di protezione deve essere realizzata anche in prossimità delle recinzioni comunque costituite.

2-    Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono tenuti altresì a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1°, intorno ai fabbricati rurali ed ai chiusi destinati a ricevere bestiame, di larghezza non inferiore a 5 metri.

3-    I proprietari e conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità

4-    I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture erbacee annuali, contigui con le aree boscate definite dall’art. 5 delle predette prescrizioni regionali antincendio, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco

5-    I proprietari e/o gli affittuari di terreni ubicati nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine e con le modalità di cui al comma1°, delle fasce protettive prove di qualsiasi materiale infiammabile aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

6-    I depositi di carburante, legname, sughero, foraggio o di altro materiale infiammabile o combustibile, posti al di fuori dei centri abitati, devono rispondere alle norme ed ai criteri cautelativi di sicurezza vigenti e devono essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

7-    I proprietari di cui al comma precedente entro il primo giugno, hanno l’obbligo di realizzare, introno ai suddetti depositi, idonee fasce di isolamento, larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell’altezza della catasta del materiale stoccato.

8-    Nel periodo compreso tra il primo  di Giugno ed il quindici di Ottobre, vige lo “stato di elevato rischio di incendio boschivo” e pertanto in tutto il territorio di Aidomaggiore,  è assolutamente vietato:

·           accendere fuochi, anche per abbruciamento di stoppie e dei residui di lavorazione delle utilizzazioni boschive,

 

·           far brillare mine o usare esplosivi;

 

·           smaltire braci;

 

·           gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;

 

·           fermare gli automezzi dotati di marmitta catalitica in contatto con sterpi, materiale vegetale seccaginoso o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature;

 

·           all’interno di aree boscate, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, attrezzature, fornelli, forni  e inceneritori che producano faville o braci;

 

·           compiere ogni altra operazione che possa creare,  comunque, pericolo immediato di incendio.

9-          Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  25 a 500 euro.

10-     Per tutto quanto non specificato nella presente ordinanza, e per le modalità di richiesta di eventuali autorizzazioni al C.F.V.A. si rimanda alle Prescrizioni Regionali antincendio 2008, disponibili presso l’Ufficio di Polizia Municipale del Comune.

11-     Copia della presente ordinanza viene trasmessa agli uffici sottoelencati:

1. Comando VV.UU.              - Aidomaggiore

2. Responsabile Ufficio Tecnico   - Aidomaggiore

3. Comando CC. Stazione         - Aidomaggiore

4. Prefettura                   - Oristano

5. Comando Stazione Forestale  - Ghilarza

Dalla residenza municipale 17 Maggio 2008

Il Sindaco

(Dr. Ing. Mariano Salaris)

Uff. di P.M. e Tributi – Resp. del Proced. Caterina Carboni( 0785/57723 – Ê 57860 - aidomaggiore@tiscali.it

INIZIO PAGINA