COMUNE DI AIDOMAGGIORE

PROVINCIA DI ORISTANO

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Aidomaggiore 26/5/2007                                                                                                                       PAGINA INDICE

ORDINANZA N.1 DEL 26.5.2007

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE ATTE A PREVENIRE GLI INCENDI.

IL   SINDACO

Vista  la  Legge 21.11.2000, n.353  “legge quadro in materia di incendi boschivi” che prevede disposizioni finalizzate alla conservazione e alla difesa degli incendi del patrimonio boschivo nazionale;

Visto in particolare l’art.3 che prevede la redazione del piano regionale di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Visto che il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi   ha validità triennale (2005-2007) ed  è soggetto a revisione annuale;

Vista la delibera della Giunta Regionale n.15/33 del 19.4.2007;

Ravvisata la necessità di adottare apposito provvedimento, limitatamente al territorio di Aidomaggiore, al fine di garantire la pulizia delle aree limitrofe alle strade pubbliche ed alle recinzioni, comunque costituite, mediante l’estirpazione del fieno, rivi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, entro il 30 giugno 2007, ai sensi dell'art.  14 delle citate prescrizioni Regionali;

Dato atto che all'interno e nelle immediate vicinanze dell'abitato di Aidomaggiore insistono  parecchie aree  private, non coltivate che possono creare seri pericoli, sia per il divampare di  eventuali incendi, che per il proliferare di insetti che potrebbero arrecare gravi disagi di carattere igienico-sanitario alla collettività;

Ritenuto opportuno ed inderogabile provvedere in merito;

                        Visto l'art. 32 dello Statuto Comunale; 

      Visto l’art.  54, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267

O R D I N A

-E’ fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, di ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, l’area limitrofa alle strade pubbliche ed alle recinzioni, comunque costituite, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali o vicinali, entro la data perentoria del 30 giugno 2007;

-Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui sopra, intorno ai fabbricati rurali ed ai chiusi destinati a ricovero bestiame, di larghezza non inferiore a 5 metri;

-Tutti i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche provvederanno alla realizzazione,  lungo tutto il perimetro di confine, e con le modalità di cui sopra, di fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile, aventi larghezza non inferiore a 5 metri;

-Nel periodo compreso tra il primo giugno ed il quindici ottobre, vige lo stato di “elevato rischio di incendio boschivo” e pertanto in tutto il territorio di Aidomaggiore, è assolutamente vietato:

1.    accendere fuochi, anche per abbruciamento di stoppie e dei residui di lavorazione delle utilizzazioni boschive;

2.    far brillare mine o usare esplosivi;

3.     gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;

4.    ai conduttori di automezzi dotati di marmitta catalitica fermare il mezzo a caldo al di sopra di sterpi, di materiale vegetale seccaginoso o comunque soggetto ad infiammarsi per le alte temperature;

5.    all’interno di aree boscate, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, attrezzature, fornelli, forni e inceneritori che producano faville o braci;

6.    compiere ogni altra operazione che possa creare, comunque, pericolo immediato di incendio;

Sono, inoltre, vietate le manifestazioni pirotecniche nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza prossima di materiale vegetale secco o di altro materiale comunque infiammabile, possa determinare l’innesco e lo sviluppo dell’incendio.

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, verranno puniti con una sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro.

Per tutto quanto non specificato nella presente ordinanza, e per le modalità di richiesta di eventuali autorizzazioni al C.F.V.A. si rimanda alle Prescrizioni Regionali antincendio 2007.

         Dalla residenza municipale 26  Maggio 2007

Il Sindaco

(Dr. Ing. Mariano Salaris)