GLI APPROFONDIMENTI DEL
DIARIO 30/06/06: |
BANDO GENERALE
DI CONCORSO
Per
la formazione della
graduatoria generale valevole ai fini dell’assegnazione in locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinati alla generalità
dei cittadini e alle categorie speciali (anziani, giovani coppie,
handicappati), siti nel territorio del Comune di AIDOMAGGIORE. 1 -
INDIZIONE DEL BANDO
1.1. E’ indetto, ai sensi dell’art. 4 della legge L.R. 6 aprile 1989, n. 13, come modificata dalla L.R. 28.5.1990 n. 14, il Bando Generale di Concorso valevole per la graduatoria generale e per le sub-graduatorie finalizzate all’assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili nel Comune di Aidomaggiore. 1.2. E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Regionale di disporre la riserva di alloggi ai sensi dell’art. 4 della L.R. 6 aprile 1989, n. 13, per situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell’ordine e, in genere per motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità. 2 -
REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
2.1) Può partecipare al bando di concorso per conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica chi possiede i seguenti requisiti: a)
cittadinanza italiana o di paese della Unione
Europea,
salva la disposizione di cui all’art.40, 6° comma, del D.Lgs
25.07.1998, n° 286, che recita: “Gli
stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente
soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che
esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo, hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i
cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai
servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte
da ogni Regione o dagli Enti Locali, per agevolare l’accesso alle
locazioni abitative ed al credito agevolato in materia di edilizia,
recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione”; b)
residenza anagrafica o attività lavorativa
esclusiva o principale nel Comune di Aidomaggiore, salvo che si tratti di lavoratori
sardi emigrati per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito
territoriale. Si intende per attività lavorativa principale l’attività
alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale
si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla denuncia
fiscale; c)
non titolarità di diritti di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione
su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell’ambito
territoriale di assegnazione. E’ considerato adeguato l’alloggio la
cui superficie utile, determinata ai sensi dell’articolo 12 della legge
del 27 luglio 1978 n. 392, non sia inferiore a 45 mq. per un nucleo
familiare composta da n.1-2 persone, non inferiore a 60 mq. per
n. 3-4 persone, non inferiore a 75 mq. per n. 5 persone, non inferiore a 95 mq. per
n. 6 persone ed oltre.
Si considera comunque adeguato l’alloggio di almeno 2 vani,
esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due
persone e quello di un vano esclusi cucina e servizi, per un nucleo di una
persona; d)
non titolarità di diritti di cui al precedente
punto c)
su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località,
il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della citata
legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo medio di
un alloggio adeguato nel Comune di Aidomaggiore; e)
assenza di precedenti assegnazioni in proprietà
immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero
di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo
Stato o da Enti pubblici, semprechè l’alloggio non sia perito o
inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno; f)
reddito annuo complessivo del nucleo familiare
non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di
concorso, determinato ai sensi dell’articolo 21 della legge 5 agosto
1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, pari a €
11.465,00 salvo variazioni di tale limite di reddito che intervengano
entro i termini di scadenza del presente bando.
Il reddito complessivo di riferimento è dato da quello imponibile
relativo all’ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al
netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari nonché di
una detrazione per i lavoratori dipendenti di € 516,45 per ogni figlio a
carico ed una ulteriore detrazione del 40% sul reddito residuo per i
lavoratori dipendenti; g)
non aver ceduto, in tutto o in parte,
fuori dei casi previsti dalla legge, l’eventuale precedente alloggio
assegnato in locazione semplice. 2.2)
Per un nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai
coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli
affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il
convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al
terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto
inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di
concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati
componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di
parentela o affinità qualora la convivenza istituita abbia carattere di
stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.
Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell’inclusione
economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno
due anni dalla data del bando di concorso ed essere dichiarata in forma
pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte
dei conviventi interessati. 2.3)
I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente
limitatamente alle lettere c), d), e), g) di cui al precedente punto 2.1,
anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di
presentazione della domanda nonché al momento di assegnazione. 2.4)
Non possono presentare domanda di assegnazione coloro che abbiano
abusivamente ceduto, in tutto o in parte, altro alloggio di edilizia
residenziale pubblica già ottenuto in locazione. 3 - SUB – GRADUATORIE
3.1)
Appartengono alle particolari categorie di concorrenti da inserire
in apposite sub-graduatorie: a)
anziani: nuclei familiari di non più di due
componenti o le persone singole che alla data del bando abbiano superato
il 60° anno di età; tali persone singole o nuclei familiari possono
avere minori a carico; b)
giovani coppie: i nuclei familiari la cui
costituzione è prevista entro un anno dalla data di presentazione della
domanda, ovvero formatisi da non oltre due anni alla data di presentazione
della domanda, purché la famiglia richiedente viva in coabitazione,
occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di
alcuna sistemazione abitativa adeguata; c)
invalidi ed handicappati: nuclei familiari nei quali
uno o più componenti, siano affetti da menomazione di qualsiasi genere,
formalmente riconosciute dall’autorità competente, che comportino una
diminuzione delle capacità lavorative da 1/3 a 2/3 (invalidi) o superiore
a 2/3 (handicappati). 3.2)
La quota degli alloggi da assegnare alle categorie sopraindicate è
così determinata: a)
ad anziani, giovani coppie, persone singole, vengono assegnati
prioritariamente gli alloggi di superficie utile non superiore a mq. 45,
da ripartirsi tra tali categorie secondo le quote minime indicate dalla
Regione nei programmi di localizzazione degli interventi di edilizia
sovvenzionata e per gli anziani in una percentuale in ogni caso non
inferiore al 10 per cento degli alloggi minimi realizzati; b)
ad invalidi ed handicappati vengono assegnati prioritariamente gli
alloggi collocati al piano terra nonché quelli inseriti in edifici
realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto
disposto dall’art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1978, n. 384. 4 - CANONE DI
LOCAZIONE
Il
canone di locazione degli alloggi è stabilito dalla L.R. 6 aprile 1989,
n. 13 come modificata dalla L.R. 28.05.1990, n. 14 e successive
modificazioni ed integrazioni. 5 -
CONDIZIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE ATTRIBUTIVE DI PUNTEGGIO
5.1) Le graduatorie generali di assegnazione sono formate, come stabilito dall’art. 9 della L.R. n. 13/89, sulla base dei punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari, con prevalente considerazione per l’obiettivo livello di gravità del loro fabbisogno abitativo. 5.2
Con lo stesso punteggio conseguito nelle graduatorie generali, da
queste vengono quindi stralciate, a norma dell’art. 13 della L.R. 13/89,
particolari sub-graduatorie di categorie prioritarie di concorrenti,
socialmente meritevoli di più marcata attenzione nel contesto applicativo
delle provvidenze per l’edilizia abitativa sovvenzionata. 3 – I punteggi sono così
attribuiti: a) Condizioni
soggettive (8 punti) a.1) reddito pro capite del nucleo
familiare, determinato con le modalità di cui all’art. 21 della legge 5
agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni: - non superiore a €. 1.247,00
annue per persona: punti 2; - non superiore a €. 2.079,00
annue per persona: punti 1. Dette classi di reddito vengono
automaticamente aggiornate in relazione alle modifiche annuali del limite
di assegnazione effettuate dal CIPE, ai sensi dell’art. 13 bis della
legge 15.02.1980, n. 25; a.2) nuclei familiari composti da
5 unità ed oltre: punti 1; a.3) richiedenti che abbiano
superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a
condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a
carico: punti 1; a.4) famiglie con anzianità di
formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la
cui costituzione è prevista entro un anno: punti 1. Il punteggio è attribuibile
soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi
locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna
sistemazione abitativa adeguata; a.5) presenza nel nucleo familiare
di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente
riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione
permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3: punti 2; a.6) presenza di handicappati nel
nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti, (ai
fini dell’attribuzione del punteggio si considera handicappato il
cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una
diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3): punti
3. Detto punteggio non è cumulabile
con quello di cui al punto a.5); a.7) nuclei familiari che
rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi)
o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando: punti
2. Detto punteggio non è cumulabile
con a.3) e a.4). b) Condizioni
oggettive (10 punti) b.1) situazione di grave disagio
abitativo accertata da parte dell’autorità competente ed esistente da
almeno 2 anni dalla data del bando, dovuta a: b.1.1) abitazione in alloggio
impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta
inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi
statico-strutturali ed igienico-sanitari), ovvero procurato a titolo
precario dall’assistenza pubblica (condizione molto grave): punti 4; b.1.2) coabitazione in uno stesso
alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno
due unità (condizione grave): punti 2. Si prescinde dalla sussistenza
della condizione biennale quando la sistemazione precaria di cui al punto
b.1.1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di
imminente pericolo riconosciuto dall’autorità competente, o da
provvedimento esecutivo di sfratto; b.1.3) abitazione in alloggio
antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che
presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o
igroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi: punti 2. La condizione b.1.1) non è
cumulabile con la condizione b.1.3). b.2) situazione di disagio
abitativo esistente alla data del bando; b.2.1) abitazione in alloggio
sovraffollato: - da due persone a vano utile:
punti 2; - da tre persone a vano utile:
punti 3; - da quattro persone a vano utile:
punti 4; b.2.2) il suddetto punteggio è
attribuito solo in misura di 0,50 al titolare di un diritto di proprietà
o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi del precedente
art. 2, punto c) se il titolare medesimo non si impegna, all’atto della
richiesta per concorrere all’assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, a cedere in locazione l’alloggio stesso ad un
soggetto tra quelli inclusi nella graduatoria e per il quale l’alloggio
sia da considerare adeguato; b.3) richiedenti che abitino in
alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo
di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di
conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di
provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato
che usufruisca di alloggio di servizio (condizioni molto gravi): punti 4; Non è cumulabile la condizione
b.3) con le altre condizioni oggettive. Non sono cumulabili le condizioni
dei precedenti punti b.1.2) e b.2.1). c)
Condizioni aggiuntive regionali Il relativo punteggio potrà
essere attribuito qualora ricorrano le condizioni indicate al precedente
articolo 3. 6 - MODALITA’
DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al
concorso, munite di marca da bollo, debbono essere redatte,
esclusivamente, sugli appositi moduli distribuiti presso il Comune di
Aidomaggiore e presso l’Istituto Autonomo Case Popolari di Oristano, via
Tempio n° 11. Le domande debitamente compilate e
documentate dovranno essere indirizzate al Comune di AIDOMAGGIORE
(indirizzo: P.zza Parrocchia, 6 – 09070 AIDOMAGGIORE) e presentate, in
busta chiusa, presso l’Ufficio protocollo del Comune di Aidomaggiore o
inviate con raccomandata A/R, entro il termine perentorio di 30 giorni
dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S., a
pena di esclusione.
Per i lavoratori emigrati
all’estero il termine per la presentazione della domanda è fissato: ·
in 60
giorni per i residenti
nell’area europea ·
in 90 giorni per i residenti in paesi extraeuropei sempre
dalla data di pubblicazione del presente bando nel BURAS. La data di spedizione delle domande
è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante. L’istanza, spedita nei termini previsti dal bando, deve
pervenire al Comune di AIDOMAGGIORE entro e non oltre i 20 giorni
successivi alla data di scadenza del bando stesso, a pena di esclusione. 5.1
- Indicazione del numero di codice fiscale. Il richiedente e tutti i componenti
maggiorenni del nucleo familiare debbono obbligatoriamente indicare nel
modulo di domanda il proprio numero di codice fiscale. 5.2 - Documentazione da allegare alla
domanda o dichiarare nelle forme prescritte dalle leggi vigenti. a)
Certificati di stato di famiglia, di cittadinanza e di residenza,
rilasciati dal Comune in data non anteriore a quella di pubblicazione del
bando, (sostituibile con una dichiarazione sostitutiva di certificazione
ai sensi dell’art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445); per il cittadino
straniero, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la
titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno, almeno biennale
e/o il regolare esercizio di attività di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo e/o dichiarazione consolare attestante l’esistenza della
condizione di reciprocità con lo Stato Italiano. b)
Gli interessati facenti parte dei nuclei familiari in coabitazione da
almeno un biennio alla data di presentazione del bando, inoltre, sono
tenuti a presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione
comprovante lo stato di coabitazione; Sono
esonerati dall’obbligo di presentare i certificati di cui al punto a) e
b) i richiedenti iscritti ai registri anagrafici del Comune di
Aidomaggiore, per i quali l’amministrazione provvederà d’ufficio ai
sensi dell’art. 43, 1° comma del DPR 28.12.2000, n. 445, del 3° comma
dell’art. 18 della legge 07.08.1990, n. 241 e della L.R. 22.08.1990, n.
40. c)
PER OGNI PERSONA INDICATA NELLA DOMANDA, IN ETA’ SUPERIORE AI 15 ANNI,
DOVRA’ ESSERE ALLEGATO: c.1
– per i lavoratori dipendenti: -
modello CUD, 730 UNICO (se presentato) relativi all’intero anno solare
precedente la presentazione della domanda; c.2
– per i lavoratori autonomi: -
modello UNICO relativo all’intero anno solare precedente la
presentazione della domanda; c.3
– per i pensionati: -
copia CUD, copia mod. 730 o UNICO (se presentato) relativi all’intero
anno solare precedente la presentazione della domanda; c.4
– per i disoccupati: -
certificato rilasciato dall’Ufficio di collocamento attestante i periodi
di disoccupazione nell’anno solare precedente alla presentazione della
domanda; c.5
– per gli studenti: -
dichiarazione dell’Istituto scolastico attestante l’iscrizione e la
regolare frequenza, ed indicante se trattasi di corso diurno o serale. La
documentazione di cui al punto c) è sostituibile con una dichiarazione
sostitutiva di certificazione (autocertificazione) ai sensi dell’art. 46
del DPR 28.12.2000, n. 445; d)
Per il concorrente e gli altri componenti il nucleo familiare di maggiore
età: -
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata nei modi
previsti dall’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445; dal concorrente e
dagli altri componenti il nucleo familiare di maggiore età, sul possesso
dei requisiti di cui al presente bando. La dichiarazione mendace comporta
l’esclusione del concorrente dalla graduatoria, salva l’applicazione
della legge penale. Per
i conviventi di cui al punto 2.2 del presente bando di concorso
l’ulteriore dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ivi
prevista. e)
Per gli emigrati: -
dichiarazione di non aver presentato domanda di partecipazione ad altri
concorsi per l’assegnazione di alloggi ai sensi del punto 2.1 lett. b)
del presente bando. f)
Per gli stranieri: -
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la
titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale
e/o il regolare esercizio di attività di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo e/o dichiarazione consolare attestante l’esistenza di
condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano; -
Documentazione relativa alle situazioni che determinano l’attribuzione
del punteggio, come indicato nell’apposito modulo di presentazione della
domanda. g)
Per le categorie speciali: -
oltre a tutti i documenti richiesti per la generalità dei cittadini deve
essere comprovata l’appartenenza ad una o più categorie speciali con la
seguente documentazione:. g.1-
famiglie di nuova formazione: -
certificato di matrimonio. Sono esonerati dall’obbligo di presentare il
certificato i richiedenti iscritti ai registri anagrafici del Comune di
Aidomaggiore, per i quali l’amministrazione provvederà d’ufficio; i
richiedenti non iscritti ai registri anagrafici del Comune di Aidomaggiore
possono dichiarare di aver contratto matrimonio per mezzo di
autocertificazione; -
nel caso di nuclei familiari non ancora formati al momento della domanda,
dichiarazione della volontà di contrarre matrimonio e autocertificazione
relativa ai requisiti e alle condizioni attributive di punteggio di
ciascuno dei nubendi; g.2-
handicappati e invalidi: - certificato (anche in copia fotostatica) attestante il grado di invalidità rilasciato dalla competente autorità.
7 - FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA
La graduatoria provvisoria,
con l’indicazione analitica del punteggio conseguito da ciascun
concorrente, ovvero degli eventuali motivi di esclusione, sarà pubblicata
nelle seguenti sedi: -
Comune
di AIDOMAGGIORE e
Istituto Autonomo Case Popolari di Oristano; Ai
lavoratori emigrati all’estero è data notizia mediante lettera
raccomandata della pubblicazione della graduatoria e della posizione
conseguita nella graduatoria provvisoria. La graduatoria indicherà altresì le
modalità ed i termini per il ricorso ai fini della formazione della
graduatoria definitiva. Esaurito l’esame delle opposizioni,
la Commissione per la formazione della graduatoria formula la graduatoria
definitiva. Tra i concorrenti che abbiano
conseguito lo stesso punteggio, viene effettuato il sorteggio da parte
della Commissione per la formazione della graduatoria. La graduatoria definitiva è
pubblicata con le stesse formalità stabilite per quella graduatoria
provvisoria e costituisce provvedimento definitivo. Il modulo della domanda può essere
ritirato presso il Comune e presso l’Istituto Autonomo Case Popolari di
Oristano. 8 -
TUTELA DEI DATI PERSONALI Ai
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” si informano i cittadini che i dati
acquisiti verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di
assegnazione degli alloggi E.R.P.. La
copia integrale del bando è affisso all’Albo Pretorio e trovasi a
disposizione degli interessati unitamente al modulo di domanda, presso gli
Uffici del Comune di Aidomaggiore e lo I.A.C.P. di Oristano. Aidomaggiore,
31/05/2006 Il
Responsabile del Servizio Amministrativo
Giovanna
Fadda |