Regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265
I
cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal
centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici
entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale,
quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in
difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed
eccezioni previste dalla legge. Le
disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri
militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento
dell'ultima salma. Il
contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire
200.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di
nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di
inadempienza. Il
consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della
competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o
l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200
metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando
ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che,
per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere
altrimenti; Per
dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento
urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il
consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della
competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto
tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando
l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici.
La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica
procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi,
parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e
serre. Al
fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria
locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla
richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente. All'interno
della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti
interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo
dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del
10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti
dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge
5 agosto 1978, n. 457. |