Il Presidente in continuazione
della seduta, espone che come a tutti è ben noto, la pubblica viabilità
in questo Comune, sia nel popolato che nella campagna, lascerebbe molto a
desiderare al segno che in molti punti il transito pubblico vi è incomodo
e malagevole a causa del lungo abbandono
in cui sono tenute le strade perché le condizioni del bilancio non
potevano permettere lo stanziamento del fondo occorrente per la loro
regolare sistemazione e manutenzione e che ciò stante la Giunta
Municipale sarebbe venuta nella determinazione di provvedere a tale
bisogna col mezzo della prestazione d’opera consentito dalla legge 30
agosto 1868 n. 4613, 19 luglio 1894 n. 398 e 4 luglio 1895 n. 990,
comprendendo la relativa proposta nell’ordine del giorno della presente
sessione ordinaria.
E poiché a mente dell’articolo 2 della citata legge 19 luglio 1894
l’uso di tale facoltà deve essere regolato da apposito regolamento
deliberato dal Consiglio Comunale, e approvato dalla autorità tutoria,
invito il Consiglio a deliberare in proposito col formulare e stabile
l’occorrente regolamento.
Ed il Coniglio
Viste le leggi succitate, nonché il regolamento approvato con R. Decreto
16 aprile 1874 n. 1906 (serie 2^)
Previa matura discussione, riconoscendo la convenienza ed il bisogno, di
attuare in questo Comune, il servizio delle prestazioni d’opera secondo
le proposte della Giunta Municipale
Unanime delibera
Di approvare, come approva il seguente: Regolamento Comunale per
l’attuazione dell’imposta delle prestazioni d’opera da impiegarsi
nella costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade comunali.
Art 1
- Ogni capo di famiglia abitante nel comune, che per le sue condizioni
infelici non ne sia dichiarato esente dal Consiglio Comunale, può essere
obbligato a dare annualmente sino a due giornate di lavoro,
a – per la sua persona e per ogni individuo maschio di età non
inferiore ai 18 anni, che faccia parte o sia al servizio della sua
famiglia, ed abita nel Comune.
b – per ciascuna bestia da soma, da sella o da tiro col rispettivo
veicolo, che sia al servizio della sua famiglia o che serva alla sua
proprietà nel Comune.
Art. 2 - Non
sono soggetti all’imposta delle prestazioni:
a – le bestia da soma, da tiro o da sella che per l’età o per altra
causa non sono atte al lavoro
b – quelle che sono destinate alla riproduzione o al consumo e quelle
che non sono possiedute che come oggetto di commercio, salvoché il
proprietario non le adoperi nei suoi lavori
Art. 3 –
Allorquando debbansi eseguire dei lavori, per i quali occorre l’impiego
di soli uomini, la prestazione dei proprietari di bestie da soma, da tiro,
da sella o di veicoli, sarà commutata in altrettante giornate di uomini
quanto occorrano per raggiungere l’ammontare della prestazione da loro
dovuta in base alla tariffa di cui all’art. 23.
Art. 4 -
Ogni anno sarà compilato l’elenco dei comunisti soggetti alla tassa
della prestazione da una Commissione presieduta da un membro della Giunta
Municipale con l’intervento di 2 Consiglieri Comunali designati dal
Consiglio. La commissione sarà assistita dal Segretario Comunale.
Art. 5 –
L’elenco conterrà le indicazioni seguenti:
a – il nome delle persone su cui pesa la tassa delle prestazioni;
b – il numero dei membri della famiglia o servi che devono concorrere
alle prestazioni;
c – il numero dei veicoli con i corrispondenti animali da tiro;
d – il numero degli animali da basto, da sella, e da tiro oltre quelli
segnati alla lettera c;
e – il numero dei veicoli dei prestatari che non posseggono bestie da
tiro.
Art. 6 –
L’elenco formato come all’articolo precedente diventa la base del
ruolo dei soggetti alle prestazioni, il quale deve essere compilato ogni
anno dalla Giunta Comunale e dovrà contenere:
a – il numero delle giornate d’uomini dovute dalla persona del capo di
famiglia
b – il numero delle giornate d’uomini dovute dallo stesso Capo di
famiglia per gli altri membri di casa impiegati o servi che devono
concorrere alle prestazioni.
c – il numero delle giornate dei veicoli con bestie da tiro
d – il numero delle giornate di solo veicolo
e – il numero delle giornate di lavoro dovuto per le sue bestie da
basto, da sella, e da tiro non compresi nella lettera c
Una colonna del Ruolo è riservata per fare il valore delle rispettive
giornate secondo la tariffa di cui all’articolo 23.
Un’altra colonna è destinata a ricevere le dichiarazioni del modo di
prestazione in natura o in danaro preferito dai Contribuenti.
Art. 7 –
Il ruolo dovrà essere compilato ogni anno in tempo perché possa
sottoporsi all’approvazione del Consiglio Comunale nella sessione
autunnale.
Potranno compilarsi Ruoli suppletivi
per le omissioni e per i nuovi abitanti o mezzi d’opera, che si
stabilissero nel Comune dopo la compilazione del Ruolo.
Art. 8 –
Il Ruolo dovrà pubblicarsi ogni anno per due settimane all’albo
pretorio e diventa esecutivo per coloro che entro tale tempo non fecero
opposizione.
Art. 9 –
I reclami contro il Ruolo delle prestazioni saranno sposti direttamente
dall’opponente al Giudice Conciliatore con citazione al Sindaco per
mezzo dell’usciere addetto all’ufficio di Conciliazione o con
biglietto in carta libera secondo le precisazioni degli articoli 132 e 133
del Codice di procedura Civile. La citazione dovrà contenere l’elezione
del domicilio del reclamante nel comune ed ivi gli saranno notificati
tutti gli atti compresa la sentenza di scelta del modo di prestazione.
Art. 10 –
Approvato il ruolo, il Sindaco, invita i contribuenti a fare la
dichiarazione se intendono soddisfare alle loro prestazioni in natura o in
danaro. Le dichiarazioni saranno ricevute dal Sindaco ed iscritte
immediatamente nella colonna del ruolo a ciò destinata e firmata dal
dichiarante o segnata con croce dal medesimo in presenza di due testimoni
che confermino colla loro firma.
Art. 11
– In seguito alle fatte dichiarazioni saranno comprese in apposito Ruolo
i contribuenti che fecero dichiarazioni di voler corrispondere la loro
prestazione in danaro e quelli che non si presentarono a fare tale
dichiarazione.
Tale ruolo verrà consegnato all’Esattore il quale ne curerà
l’esazione colle stesse norme delle
altre contribuzioni dirette. In detto ruolo verrà pure compreso
l’aggio di riscossione dovuto all’Esattore che andrà a carico degli
stessi contribuenti.
Art. 12 – Saranno
poi compilati Ruoli suppletivi da riscuotersi colle stesse norme per la
riscossione delle prestazioni dovute da coloro, che dopo aver preferito la
prestazione in natura, siansi rifiutati al lavoro senza giustificazione.
Art. 13 –
Le prestazioni d’opera non possono essere messe in riserva da un anno ad
altro ma devono consumarsi durante l’esercizio al quale furono imputate.
Art. 14 –
I risparmi che si verificassero in un esercizio dovranno immediatamente
erogarsi per la manutenzione delle vie già costrutte ed alle riparazioni
delle fonti pubbliche di campagna.
Art. 15 –
I lavori dovranno ogni anno eseguirsi in tempo opportuno ed in modo da non
portare disturbo alle più importanti operazioni agricole.
Art. 16 –
La Giunta Municipale nomina un assistente o più per la sorveglianza dei
lavori a eseguirsi, per fare l’appello sul posto dei prestatari dati in
nota, e per notare gli assenti. Potrà essere destinato per la
sorveglianza uno degli stessi prestatari e gli sarà computata la giornata
nel numero di quelle che è tenuto a prestare.
Art. 17 –
Ciascun prestatario dovrà portare al lavoro gli utensili d’uso
necessari. Le bestie da soma saranno guarnite dei loro arnesi come pure le
bestie da tiro e i veicoli.
Art. 18 –
Se per il cattivo tempo si dovesse interrompere la giornata di lavoro
dovranno i contribuenti supplirvi in proporzione in un altro giorno per
cui il sorvegliante dovrà nella nota dei prestatari destinati al lavoro
della giornata indicare se la giornata sia stata utilmente impiegata
Art. 19 –
I proprietari potranno farsi sostituire per loro e per i membri della loro
famiglia da operai a loro scelta purché validi al lavoro e dell’età
dai 18 a 60 anni.
Coloro che debbono le prestazioni, se si fanno surrogare, sono
responsabili dei lavori da loro surrogati.
Art. 20 –
Tutte le contestazioni che insorgeranno nella esecuzione dei lavori,
dovranno essere decise in prima istanza da una Commissione di due
Consiglieri Comunali nominati da Consiglio e presieduta dal Sindaco e
assistita dal Commissario Comunale.
Contro la decisione della Commissione è ammesso il ricorso nel termine di
giorni 10 al Consiglio Comunale che deciderà definitivamente.
Art. 21 –
Oltre che alle disposizioni di cui al presente regolamento avranno nel
comune esecuzione, in quanto saranno applicabili le prescrizioni del
regolamento generale sulla soggetta materia approvato con R. Decreto 16
aprile 1874 n. 1906 Serie 2^.
Art. 22 –
Il Sindaco e la Giunta Municipale, sono incaricati della esecuzione delle
disposizioni del presente Regolamento, che entrerà in vigore appena
conseguita l’approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa.
Art. 23 –
Per le prestazioni d’opera da soddisfarsi in denaro a norma del presente
Regolamento verrà adottata la seguente Tabella:
1°
- giornata di lavoro per uomo |
£ |
1,00 |
2°
- giornata di lavoro per bestia da soma |
£ |
1,25 |
3°
- giornata di lavoro per bestie da tiro (giogo di buoi con carro) |
£ |
5,00 |
4°
- giornata di lavoro per bestie da tiro (solo giogo di buoi) |
£ |
1,50 |
5°
- giornata di lavoro del solo carro |
£ |
1,50 |
A precedente lettura e conferma
il presente Verbale viene come infra sottoscritto.
Ara Salvatore Sindaco, Marras Andrea, Camboni Costantino, Cau Salvatore,
Pala Pietro, Stava Antonio, Vidili Francesco,
Masia Giovanni Antonio. Segretario L. Ziulu Meloni. |