voglio raccontare come eravamo, ovvero scopriamo il nostro passato attraverso i documenti dell'epoca:

REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI D’OPERA PER LA COSTRUZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI.

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 27/05/1906
 
che trascrivo intregalmente

 a cura di Diego Pittalis -           PAGINE INDICI: RACCONTI  GENERALE 

Il Presidente in continuazione della seduta, espone che come a tutti è ben noto, la pubblica viabilità in questo Comune, sia nel popolato che nella campagna, lascerebbe molto a desiderare al segno che in molti punti il transito pubblico vi è incomodo e malagevole a causa del lungo abbandono  in cui sono tenute le strade perché le condizioni del bilancio non potevano permettere lo stanziamento del fondo occorrente per la loro regolare sistemazione e manutenzione e che ciò stante la Giunta Municipale sarebbe venuta nella determinazione di provvedere a tale bisogna col mezzo della prestazione d’opera consentito dalla legge 30 agosto 1868 n. 4613, 19 luglio 1894 n. 398 e 4 luglio 1895 n. 990, comprendendo la relativa proposta nell’ordine del giorno della presente sessione ordinaria.
E poiché a mente dell’articolo 2 della citata legge 19 luglio 1894 l’uso di tale facoltà deve essere regolato da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale, e approvato dalla autorità tutoria, invito il Consiglio a deliberare in proposito col formulare e stabile l’occorrente regolamento.
Ed il Coniglio

Viste le leggi succitate, nonché il regolamento approvato con R. Decreto 16 aprile 1874 n. 1906 (serie 2^)

Previa matura discussione, riconoscendo la convenienza ed il bisogno, di attuare in questo Comune, il servizio delle prestazioni d’opera secondo le proposte della Giunta Municipale
Unanime delibera

Di approvare, come approva il seguente: Regolamento Comunale per l’attuazione dell’imposta delle prestazioni d’opera da impiegarsi nella costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade comunali.

Art 1
- Ogni capo di famiglia abitante nel comune, che per le sue condizioni infelici non ne sia dichiarato esente dal Consiglio Comunale, può essere obbligato a dare annualmente sino a due giornate di lavoro,
a – per la sua persona e per ogni individuo maschio di età non inferiore ai 18 anni, che faccia parte o sia al servizio della sua famiglia, ed abita nel Comune.
b – per ciascuna bestia da soma, da sella o da tiro col rispettivo veicolo, che sia al servizio della sua famiglia o che serva alla sua proprietà nel Comune.

Art. 2
 - Non sono soggetti all’imposta delle prestazioni:
a – le bestia da soma, da tiro o da sella che per l’età o per altra causa non sono atte al lavoro
b – quelle che sono destinate alla riproduzione o al consumo e quelle che non sono possiedute che come oggetto di commercio, salvoché il proprietario non le adoperi nei suoi lavori

Art. 3
– Allorquando debbansi eseguire dei lavori, per i quali occorre l’impiego di soli uomini, la prestazione dei proprietari di bestie da soma, da tiro, da sella o di veicoli, sarà commutata in altrettante giornate di uomini quanto occorrano per raggiungere l’ammontare della prestazione da loro dovuta in base alla tariffa di cui all’art. 23.
Art. 4
 - Ogni anno sarà compilato l’elenco dei comunisti soggetti alla tassa della prestazione da una Commissione presieduta da un membro della Giunta Municipale con l’intervento di 2 Consiglieri Comunali designati dal Consiglio. La commissione sarà assistita dal Segretario Comunale.
Art. 5
– L’elenco conterrà le indicazioni seguenti:
a – il nome delle persone su cui pesa la tassa delle prestazioni;
b – il numero dei membri della famiglia o servi che devono concorrere alle prestazioni;
c – il numero dei veicoli con i corrispondenti animali da tiro;
d – il numero degli animali da basto, da sella, e da tiro oltre quelli segnati alla lettera c;
e – il numero dei veicoli dei prestatari che non posseggono bestie da tiro.

Art. 6
– L’elenco formato come all’articolo precedente diventa la base del ruolo dei soggetti alle prestazioni, il quale deve essere compilato ogni anno dalla Giunta Comunale e dovrà contenere:
a – il numero delle giornate d’uomini dovute dalla persona del capo di famiglia
b – il numero delle giornate d’uomini dovute dallo stesso Capo di famiglia per gli altri membri di casa impiegati o servi che devono concorrere alle prestazioni.
c – il numero delle giornate dei veicoli con bestie da tiro
d – il numero delle giornate di solo veicolo
e – il numero delle giornate di lavoro dovuto per le sue bestie da basto, da sella, e da tiro non compresi nella lettera c
Una colonna del Ruolo è riservata per fare il valore delle rispettive giornate secondo la tariffa di cui all’articolo 23.
Un’altra colonna è destinata a ricevere le dichiarazioni del modo di prestazione in natura o in danaro preferito dai Contribuenti.

Art. 7
– Il ruolo dovrà essere compilato ogni anno in tempo perché possa sottoporsi all’approvazione del Consiglio Comunale nella sessione autunnale.
Potranno compilarsi Ruoli suppletivi  per le omissioni e per i nuovi abitanti o mezzi d’opera, che si stabilissero nel Comune dopo la compilazione del Ruolo.

Art. 8
– Il Ruolo dovrà pubblicarsi ogni anno per due settimane all’albo pretorio e diventa esecutivo per coloro che entro tale tempo non fecero opposizione.
Art. 9
– I reclami contro il Ruolo delle prestazioni saranno sposti direttamente dall’opponente al Giudice Conciliatore con citazione al Sindaco per mezzo dell’usciere addetto all’ufficio di Conciliazione o con biglietto in carta libera secondo le precisazioni degli articoli 132 e 133 del Codice di procedura Civile. La citazione dovrà contenere l’elezione del domicilio del reclamante nel comune ed ivi gli saranno notificati tutti gli atti compresa la sentenza di scelta del modo di prestazione.
Art. 10
– Approvato il ruolo, il Sindaco, invita i contribuenti a fare la dichiarazione se intendono soddisfare alle loro prestazioni in natura o in danaro. Le dichiarazioni saranno ricevute dal Sindaco ed iscritte immediatamente nella colonna del ruolo a ciò destinata e firmata dal dichiarante o segnata con croce dal medesimo in presenza di due testimoni che confermino colla loro firma.
Art. 11
– In seguito alle fatte dichiarazioni saranno comprese in apposito Ruolo i contribuenti che fecero dichiarazioni di voler corrispondere la loro prestazione in danaro e quelli che non si presentarono a fare tale dichiarazione.
Tale ruolo verrà consegnato all’Esattore il quale ne curerà l’esazione colle stesse norme delle  altre contribuzioni dirette. In detto ruolo verrà pure compreso l’aggio di riscossione dovuto all’Esattore che andrà a carico degli stessi contribuenti.

Art. 12
– Saranno poi compilati Ruoli suppletivi da riscuotersi colle stesse norme per la riscossione delle prestazioni dovute da coloro, che dopo aver preferito la prestazione in natura, siansi rifiutati al lavoro senza giustificazione.
Art. 13
– Le prestazioni d’opera non possono essere messe in riserva da un anno ad altro ma devono consumarsi durante l’esercizio al quale furono imputate.
Art. 14
– I risparmi che si verificassero in un esercizio dovranno immediatamente erogarsi per la manutenzione delle vie già costrutte ed alle riparazioni delle fonti pubbliche di campagna.
Art. 15
– I lavori dovranno ogni anno eseguirsi in tempo opportuno ed in modo da non portare disturbo alle più importanti operazioni agricole.
Art. 16
– La Giunta Municipale nomina un assistente o più per la sorveglianza dei lavori a eseguirsi, per fare l’appello sul posto dei prestatari dati in nota, e per notare gli assenti. Potrà essere destinato per la sorveglianza uno degli stessi prestatari e gli sarà computata la giornata nel numero di quelle che è tenuto a prestare.
Art. 17
– Ciascun prestatario dovrà portare al lavoro gli utensili d’uso necessari. Le bestie da soma saranno guarnite dei loro arnesi come pure le bestie da tiro e i veicoli.
Art. 18
– Se per il cattivo tempo si dovesse interrompere la giornata di lavoro dovranno i contribuenti supplirvi in proporzione in un altro giorno per cui il sorvegliante dovrà nella nota dei prestatari destinati al lavoro della giornata indicare se la giornata sia stata utilmente impiegata
Art. 19
– I proprietari potranno farsi sostituire per loro e per i membri della loro famiglia da operai a loro scelta purché validi al lavoro e dell’età dai 18 a 60 anni.
Coloro che debbono le prestazioni, se si fanno surrogare, sono responsabili dei lavori da loro surrogati.

Art. 20
– Tutte le contestazioni che insorgeranno nella esecuzione dei lavori, dovranno essere decise in prima istanza da una Commissione di due Consiglieri Comunali nominati da Consiglio e presieduta dal Sindaco e assistita dal Commissario Comunale.
Contro la decisione della Commissione è ammesso il ricorso nel termine di giorni 10 al Consiglio Comunale che deciderà definitivamente.

Art. 21
– Oltre che alle disposizioni di cui al presente regolamento avranno nel comune esecuzione, in quanto saranno applicabili le prescrizioni del regolamento generale sulla soggetta materia approvato con R. Decreto 16 aprile 1874 n. 1906 Serie 2^.
Art. 22
– Il Sindaco e la Giunta Municipale, sono incaricati della esecuzione delle disposizioni del presente Regolamento, che entrerà in vigore appena conseguita l’approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa.
Art. 23
– Per le prestazioni d’opera da soddisfarsi in denaro a norma del presente Regolamento verrà adottata la seguente Tabella:

1° - giornata di lavoro per uomo £ 1,00
2° - giornata di lavoro per bestia da soma £ 1,25
3° - giornata di lavoro per bestie da tiro (giogo di buoi con carro) £ 5,00
4° - giornata di lavoro per bestie da tiro (solo giogo di buoi) £ 1,50
5° - giornata di lavoro del solo carro £ 1,50

A precedente lettura e conferma il presente Verbale viene come infra sottoscritto.
Ara Salvatore Sindaco, Marras Andrea, Camboni Costantino, Cau Salvatore, Pala Pietro, Stava Antonio, Vidili Francesco,  Masia Giovanni Antonio. Segretario L. Ziulu Meloni.

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