G.U.
n. 63 del 14.3.2008
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 gennaio 2008, n. 40
Modalita' di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante
disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni
IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di adempimenti che
le amministrazioni pubbliche e le societa' a prevalente partecipazione
pubblica effettuano prima di eseguire pagamenti di qualsiasi natura,
introdotto dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto, in particolare, il comma 2 del citato articolo 48-bis, il quale
prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di
cui al comma 1 del predetto articolo 48-bis;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura
regolamentare;
Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, recante la ricognizione degli enti ricompresi nella nozione di
pubblica amministrazione;
Visto l'articolo 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante
misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, che dispone che le funzioni relative alla
riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate che le
esercita mediante la Riscossione S.p.A., ora Equitalia S.p.A.;
Rilevato che Equitalia Servizi S.p.A., societa' controllata da Equitalia
S.p.A., gestisce le attivita' informatiche condivise tra gli agenti della
riscossione;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in
materia di protezione dei dati personali;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai
sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2003,
espresso nell'adunanza del 25 luglio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 22 ottobre 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988 effettuata
con nota n. 3-19462, in data 4 dicembre 2007;
A d o t t a
il
seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) «soggetti pubblici»: le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e le societa' a
totale partecipazione pubblica;
b) «beneficiario»: il destinatario di un pagamento, a qualunque titolo,
di una somma superiore a 10.000 euro da effettuarsi da parte dei soggetti
pubblici;
c) «agenti della riscossione»: Equitalia S.p.A. e le societa' dalla
stessa partecipate, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni,
dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248;
d) «sistema informativo»: l'insieme delle informazioni relative ai
beneficiari che risultano inadempienti, contenute nelle banche dati
condivise tra gli agenti della riscossione, con gestione delle attivita'
informatiche da parte di Equitalia Servizi S.p.A., e delle procedure di
interrogazione di tali banche dati e di comunicazione delle relative
informazioni;
e) «inadempimento»: il mancato assolvimento da parte del beneficiario,
nel termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 25, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, dell'obbligo di
versamento di un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro,
derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento, relative a
ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio
2000, ai sensi degli articoli 12 e 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, attuato con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 3 settembre 1999, n. 321;
f) «verifica»: il controllo che i soggetti pubblici devono effettuare,
ai sensi dell'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973, prima di effettuare il pagamento, per
accertare se sussiste un inadempimento da parte del beneficiario;
g) «operatore»: la persona fisica incaricata dal soggetto pubblico di
effettuare la verifica;
h) «comunicazione»: la risposta con la quale Equitalia Servizi S.p.A.
informa che non risulta ovvero risulta un inadempimento da parte del
beneficiario, in quest'ultimo caso con la completa indicazione di quanto
previsto dall'articolo 3, comma 2.
Art. 2.
Procedura di verifica
1. I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo
superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le
modalita' di cui all'articolo 4, apposita richiesta a Equitalia Servizi
S.p.A.
2. Equitalia Servizi S.p.A. controlla, avvalendosi del sistema
informativo, se risulta un inadempimento a carico del beneficiario e ne
da' comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i cinque giorni
feriali successivi alla ricezione della richiesta di cui al comma 1.
Art. 3.
Effetti della verifica
1. Se Equitalia Servizi S.p.A. risponde alla richiesta di cui all'articolo
2 comunicando che non risulta un inadempimento, ovvero se non fornisce
alcuna risposta nel termine previsto dal medesimo articolo 2, il soggetto
pubblico procede al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad
esso spettanti.
2. Se Equitalia Servizi S.p.A. comunica che risulta un inadempimento, la
richiesta del soggetto pubblico costituisce segnalazione ai sensi del
citato articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973.
3. Nel caso previsto dal comma precedente la comunicazione di cui al comma
2 dell'articolo 2 contiene l'indicazione dell'ammontare del debito del
beneficiario per cui si e' verificato l'inadempimento, comprensivo delle
spese esecutive e degli interessi di mora dovuti.
Con la stessa comunicazione, Equitalia Servizi S.p.A. preannuncia
l'intenzione dell'agente della riscossione competente per territorio di
procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo
72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
4. Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al
beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato ai
sensi del comma 3 per i trenta giorni successivi a quello della
comunicazione. Qualora il pagamento sia relativo ai crediti di cui
all'articolo 545, terzo comma, del codice di procedura civile, il soggetto
pubblico sospende il pagamento nei limiti previsti dal quarto comma del
medesimo articolo 545 e di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
5. Se durante la sospensione di cui al comma 4 e prima della notifica
dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 intervengono pagamenti da
parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir
meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, Equitalia Servizi S.p.A.
lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando l'importo del
pagamento che quest'ultimo puo' conseguentemente effettuare a favore del
beneficiario.
6. Decorso il termine di cui al comma 4 senza che il competente agente
della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l'ordine
di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3, il soggetto
pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.
Art. 4.
Registrazione, abilitazione e scambio delle informazioni
1. Il soggetto pubblico comunica ad Equitalia Servizi S.p.A. la
documentazione contenente i dati anagrafici ed il codice fiscale
dell'operatore incaricato di procedere al servizio di verifica, nonche'
l'indirizzo di posta elettronica cui ricevere le segnalazioni, al fine di
consentire che quest'ultimo possa procedere alla propria registrazione.
2. Le modalita' per eseguire la procedura di registrazione sono rese
disponibili sul portale www.acquistinre tepa.it
3. A seguito della procedura di registrazione Equitalia Servizi S.p.A.
assegna all'operatore il codice utenza, che, unitamente alla parola chiave
scelta dall'operatore stesso, abilita ad accedere al servizio di verifica
attraverso il portale wwwv.acquistinretepa.it
4. Per effettuare la verifica l'operatore inserisce il codice fiscale del
beneficiario, l'importo da corrispondere ed il numero identificativo del
pagamento da effettuare.
5. Equitalia Servizi S.p.A. effettua la comunicazione dei soli dati
indicati all'articolo 3, comma 3, attraverso il sistema informativo.
6. Le modalita' di abilitazione e scambio di informazioni e comunicazioni
di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 5.
Trattamento e sicurezza dei dati
1. Il trattamento dei dati indicati all'articolo 4, comma 1, nonche' di
quelli indicati al comma 3 del presente articolo e' riservato
esclusivamente agli operatori abilitati, quali soggetti incaricati ai
sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Titolari del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto
legislativo, sono i soggetti pubblici. Gli agenti della riscossione
restano altresi' titolari del trattamento dei dati inerenti agli
inadempimenti. Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 29
dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003, e' Equitalia Servizi
S.p.A. Il trattamento e' ammesso esclusivamente per le finalita' di cui
all'articolo 48-bis comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 602 del 1973, secondo i principi di necessita', pertinenza e non
eccedenza stabiliti dal decreto legislativo n. 196 del 2003.
2. La sicurezza nello scambio dei dati e' garantita dall'utilizzo del
protocollo crittografico SSL.
3. Ogni verifica effettuata e' identificata da una stringa alfanumerica
composta da anno e progressivo univoco fornita automaticamente dal sistema
informativo, nonche' dal numero identificativo del pagamento da effettuare
fornito dall'operatore.
Tale stringa, che non riporta i dati inerenti il contenuto della verifica,
viene conservata da Equitalia Servizi S.p.A. secondo le norme di sicurezza
prescritte dal titolo V del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per
un periodo di due anni.
4. Equitalia Servizi S.p.A. si impegna a verificare periodicamente che non
vi siano stati accessi non autorizzati all'elenco delle verifiche di cui
al comma 3.
Art. 6.
Rinvio
1. Con successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze
verra' dettata la disciplina integrativa delle disposizioni del presente
regolamento per consentire l'attuazione dell'articolo 48-bis, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 anche
nei confronti delle societa' a prevalente partecipazione pubblica.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma,
18 gennaio 2008
Il Ministro: Padoa Schioppa
Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 209
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