COMUNE DI AIDOMAGGIORE |
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L'anno
DUEMILASETTE, addì DICIANNOVE
del mese di MAGGIO alle
ore 13.30, nella Casa Comunale, si è riunita la
Giunta Comunale, presieduta dal Dott. Ing. Mariano Salaris,
nella sua qualità di Sindaco e
con l'intervento dei Sigg. Assessori:
Assiste alla seduta il
Segretario Comunale, Dr.
Caria Pietro, il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett.
a), del D.Lgs. 18.8.2000, n°
267. Constatata
la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento
in oggetto. - LA
GIUNTA COMUNALE Visti il D.lgs del 10 Aprile 2001
n° 180 avente per oggetto “ norme di attuazione dello statuto speciale
della regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla
Regione Sardegna in materia di lavoro e servizi all’impiego”; Visto l’art. 36 della Legge R. 20/2005 “ interventi di politica locale
per l’occupazione il quale esplicitamente prevede che: “i criteri e le modalità di
assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali sono
stabiliti dalla Commissione Regionale per i servizi e le politiche del
lavoro, che deve tenere conto del carico dei famiglia, del reddito desunto
dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai fini
del beneficio delle prestazioni di carattere sociale e dello stato di
disoccupazione; l’avvio del lavoro è prioritariamente
destinato ai disoccupati e inoccupati residenti nel comune titolare
dell’intervento. Tenuto conto
che la Regione Sardegna, nella more della costituzione della Commissione
Regionale per i servizi e le politiche del lavoro
( con delibera G.R. n° 228/20 del 27/6/2006 e nota n° 24986 del
2.8.2006 agli atti) ha stabilito che continuino ad operare per le
selezioni dei lavoratori da avviare ai cantieri comunali i parametri e
criteri e le modalità attuative dettate dalle G.R. con le delibere
n° 15/12 del 30.3.2004 e n° 24/26 del 27.5.2004; Preso atto
che
la stessa Regione Sardegna con la citata nota ha riconosciuto alle
Province dell’ambito della loro autonomia la
possibilità di definire ulteriori
criteri di interesse specifico di questi ultimi per l’elaborazione
delle suddette graduatorie perché
non contrastanti con la normativa nazionale e regionale in materia; Dato atto
che in particolare alle Province viene data la possibilità di stipulare
attraverso i centri dei Servizi per il Lavoro, con i Comuni interessati
delle convenzioni per la disciplina di tali ulteriori criteri di
interesse specifico di questi ultimi per l’elaborazione delle suddette
graduatorie; Dato atto
che in data 11.9.2006 è stata convocata ( nota n° 43648 del
6.9.2006) una riunione con tutti i Sindaci della provincia di Oristano e
che gli amministratori intervenuti hanno proposto di stipulare con i CSL
territorialmente competenti una
convenzione nella quale fossero previsti per l’avviamento al lavoro nei
cantieri comunali, in aggiunta ai criteri e parametri stabiliti dalla
normativa vigente ( L.R. 20/05 art. 36 – delibere G.R. 12/12-2004 e
24/26 -2004 anche uno o più dei seguenti ulteriori parametri. 1)
la possibilità per i Comuni di non assumere coloro i quali abbiano
instaurato, nell’ambito di un dato limite di tempo, rapporti di lavoro
con le stesse amministrazioni e/o con altre pubbliche Amministrazioni
lasciando la facoltà a ciascuno di essi di
stabilire : a)
quale debba essere detto ambito temporale; b)
la durata di massima complessiva dei rapporti instaurabili nel
suddetto arco temporale (sarà
considerato rilevante il periodo per i quali sono stati instaurati i
rapporti e non la loro effettiva durata). 2)
la facoltà per il Comune di limitare ad un solo componente del
nucleo familiare la possibilità di assunzione nel cantiere; 3)
possibilità per il Comune di istituire turnazioni per
l’esecuzione dei lavori, con libertà da parte di ciascuna
Amministrazione di stabilire la periodicità e la durata delle stesse; 4)
Possibilità per il Comune di chiedere l’intervento del CSL
territorialmente competente anche per
l’avvio nei cantieri comunali di lavoratori con titolo di studio
superiore a quello della scuola dell’obbligo; Visto lo schema di convenzione ( allegato A) che ciascun Comune dovrà
stipulare con i CSL territorialmente competenti per l’avvio dei
lavoratori nei cantieri comunali di
specifico interesse, approvato con delibera G.P. n° 190 del 20.9.2006; Vista la propria deliberazione n° 82 del 25/11/2006 che aveva approvato la
convenzione da applicare al cantiere di Sardegna
Fatti Bella; Ritenuto di
usufruire di tale possibilità anche per gli altri cantieri comunali per
l’occupazione, stabiliendo i seguenti criteri: 1)
di non assumere coloro i quali abbiano instaurato negli ultimi 30
mesi (alla data di pubblicazione del bando) rapporti di lavoro della
durata complessiva di mesi tre a tempo pieno con questa Amministrazione
e/o con altre pubbliche Amministrazioni; 2)
di limitare ad un solo componente del nucleo familiare la
possibilità di assunzione nel cantiere. Visto
lo Statuto Comunale;
Visto
il Decreto
Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Acquisito
il
parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in
ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 49 del
citato Decreto n° 267/2000; Con
votazione palese espressa nei
modi di legge e con voti unanimi DELIBERA
Di
approvare
l’allegata convenzione con
il Centro Servici per il Lavoro di Ghilarza delegando
il Sindaco alla firma; Di trasmette il
presente atto all’ufficio
CSL per la relativa
definizione. Con votazione separata, ad esito unanime, di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Decreto Lgs. n° 267/2000.
Fatto, letto,
approvato e sottoscritto.
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